Ing. Lorenzo Maiorano

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione A (Civile Ambientale, Industriale e dell’Informazione)
- Elenco dei Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) del Ministero dell’Interno
- Albo dei CTU del Tribunale di Bari, Categoria INGEGNERI (Specializzazione Elettronica)

Errore di Wampserver su Windows 10 (64 bit): "server Offline - 1 di 2 servizi in funzione"

Dopo l'installazione di Wampserver (la versione utilizzata è la 3.0.6 64 bit x64) sul sistema operativo Windows 10 64 bit, potrebbe accadere che il programma segnali il seguente errore: "server Offline - 1 di 2 servizi in funzione", confermato dall'icona gialla nell'area di notifica di Windows (quella in basso a destra accanto all'orologio).


Questo è dovuto al fatto che probabilmente la porta 80 solitamente utilizzata da Apache è già occupata da un'altra applicazione. Possiamo verificare quanto detto semplicemente testando la porta 80 con il tool fornito dal programma stesso: (tasto destro sull'icona gialla) Menu Wampserver > Tools > Port used by Apache > Test Porta 80.




Nel caso in cui la porta 80 risulti già occupata, allora bisogna costringere Apache ad utilizzare un'altra porta, utilizzando un altro tool: Menu Wampserver > Tools > Port used by Apache > Use a port other than 80.




Confermiamo il numero di porta suggerito ("8080")  cliccando su OK. Dopo averlo fatto, dovremmo già avere Wampserver con "Tutti i servizi in funzione" e l'icona verde nell'area di notifica del sistema operativo.


Ora, accedendo al Localhost dal menu di Wampserver (tasto sinistro sull'icona verde), nella barra degli indirizzi del browser utilizzato comparirà: "http://localhost:8080/".



In questo modo, potremo accedere ai nostri progetti, non più cliccando sui link della sezione Your Projects nella pagina Localhost, come facciamo solitamente, ma scrivendo direttamente il nome del progetto nella barra degli indirizzi del browser utilizzato:
"http://localhost:8080/NOME_DEL_PROGETTO".

Trasformare uno smartphone Android in una telecamera IP Wi-Fi

Trasformare un vecchio smartphone Android in una telecamera IP Wi-Fi è molto facile e soprattutto gratuito.
Hardware necessario:
  • Router Wi-Fi collegato a Internet
  • Smartphone Android (dispositivo trasmittente opportunamente collegato al router Wi-Fi)
  • Un device qualsiasi collegato a Internet (dispositivo ricevente): smartphone, tablet o PC
Software necessario:
  • Nello smartphone Android deve essere installata l'app gratuita IP Webcam 
  • Per monitorare la telecamera attraverso la LAN è sufficiente che nel dispositivo ricevente sia installato un browser; per controllarla, invece, attraverso Internet si può sfuttare il servizio di cloud gratuito fornito da Ivideon (infatti, con un account free è possibile utilizzare anche l'app per dispositivi Android e iOS)


Dopo aver configurato il collegamento Wi-Fi dello smartphone Android e installato l'app IP Webcam, è possibile avviare il flusso video, cliccando su "Avvio del server" nell'applicazione stessa.
A questo punto si deve decidere  come connettersi alla telecamera:
  1. Connessione diretta (il dispositivo è raggiungibile direttamente tramite la propria rete LAN): è possibile aprire il flusso video su qualsiasi device della rete con l'apertura nel relativo browser dell'indirizzo indicato dall'app (del tipo http://192.168.*.*:8080/, cioè un indirizzo IP locale seguito dalla porta 8080)
  2. Connessione con il servizio di cloud Ivideon (il dispositivo è raggiungibile da un qualsiasi luogo tramite Internet): è possibile guardare il flusso video su un qualsiasi device, tramite il sito Web o tramite l'app Ivideon per dispositivi Android e iOS, utilizzando l'account Ivideon. Per utilizzare il servizio bisogna ovviamente settare le impostazioni di connessione nell'app IP Webcam: cliccando su "Cloud streaming", si può attivare il cloud streaming e impostare l'account Ivideon.

Per sfruttare tutte le sue funzionalità, come il cloud streaming di Ivideon, l'app IP Webcam richiede Android 4.1+. In ogni caso, consiglio di provare a forzare il servizio Ivideon anche su smartphone più datati: per esempio, funziona correttamente anche sul Samsung Galaxy Mini 2 con la versione 2.3.6 del sistema operativo Android!

Di seguito riporto la schermata che appare nel browser del PC ricevente collegandosi all'indirizzo locale (indicato dall'app) della telecamera:

Connessione diretta tramite il browser

Come forzare l'eliminazione del file mpsigstub.exe dal disco rigido con Unlocker

A volte, può accadere che nel disco rigido del PC (anche in un HD esterno o in una partizione in cui non è presente il sistema operativo) venga creata una cartella con un nome alfanumerico e dal contenuto ignoto (al suo interno sono presenti vari file tra cui mpsigstub.exe).  Questa cartella dovrebbe essere stata creata da Windows Update installando alcuni aggiornamenti. Il problema è che non è possibile cancellare normalmente la cartella e il suo contenuto! Esistono alcuni programmi in grado di compiere questa operazione: fra tutti, quello più efficace è Unlocker. Si tratta di un programma freeware, ovvero scaricabile gratuitamente (clicca qui per il download), in grado di risolvere tutti i problemi di questo tipo.
Se la cartella o il file sono bloccati, basta fare semplicemente clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella o sul file e selezionare Unlocker. E’ poi possibile terminare il processo che vincola il file oppure eseguire operazioni standard su di esso come Rinomina, Elimina, Sposta o Copia:


SSH: PuTTY - macchina virtuale Linux

Introduzione

SSH (Secure SHell, shell sicura) è un protocollo di rete che permette di stabilire una sessione remota cifrata tramite interfaccia a riga di comando con un altro host di una rete informatica. È il protocollo che ha sostituito l'analogo, ma insicuro, Telnet. 
PuTTY è un client SSH e Telnet, che si può scaricare gratuitamente da qui.

PuTTy

Invece, VirtualBox è un software open source per l'esecuzione di macchine virtuali, che si può scaricare da qui.

VirtualBox

Una macchina virtuale è un ambiente virtuale, che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica, su cui far girare un sistema operativo senza sporcare il sistema fisico reale; infatti, se dovesse andare fuori uso il sistema operativo (guest) che gira sulla macchina virtuale, il sistema di base (host) non ne risentirebbe affatto.
Negli esempi che seguono, il sistema operativo di base è Windows, mentre il sistema operativo che gira sulla macchina virtuale è Ubuntu.


1° Caso: PuTTY e VirtualBox sullo stesso host

In questo esempio, le applicazioni PuTTY e VirtualBox sono eseguite nel sistema operativo Windows dello stesso host.
Ecco la procedura passo per passo: 

1.1 In VirtualBox, selezionare "Scheda con bridge" nelle impostazioni di rete della macchina virtuale:

VirtualBox: impostazioni di rete
1.2 Avviare la macchina virtuale, eseguire il Terminale di Ubuntu e lanciare il comando ifconfig per ricavare l'indirizzo inet (il primo che compare, cioè quello del tipo 192.168.1.xxx):

Terminale di Ubuntu: comando ifconfig
  
1.3 Avviare PuTTY (con la macchina virtuale accesa), copiare l'indirizzo inet dove richiesto, lasciare inalterate le altre impostazioni e cliccare su Open:

PuTTy: IP address
1.4 Rispondere Si alla successiva domanda, loggarsi con le credenziali di Ubuntu ed il gioco è fatto:

PuTTy: sessione remota tramite interfaccia a riga di comando


2° Caso: PuTTY e VirtualBox su due terminali diversi

In questo esempio, sono utilizzati due terminali, cioè due PC diversi, collegati in rete (per esempio collegati ad un router wifi): PuTTY è eseguito nel s.o. Windows del PC1 (per esempio un netbook) e VirtualBox nel s.o. Windows del PC2 (per esempio un desktop).
Ecco la procedura passo per passo: 

2.1 In VirtualBox (PC2), selezionare "NAT" nelle impostazioni di rete della macchina virtuale:

VirtualBox: impostazioni di rete

2.2 Cliccare su Avanzate > Inoltro delle porte e inserire la Regola di inoltro delle porte come in figura:

VirtualBox: regola di inoltro delle porte

2.3 Eseguire il Prompt dei comandi di Windows (PC2) e lanciare il comando ipconfig per ricavare l'indirizzo IPv4 (quello che compare nella scheda LAN, cioè quello del tipo 192.168.1.xxx):

Prompt dei comandi di Windows: comando ipconfig

2.4 Avviare la macchina virtuale (PC2) 

2.5 Facoltativo: eseguire il Terminale di Ubuntu e lanciare il comando ifconfig; in questo modo, si nota che l'indirizzo IP del guest è differente dall'indirizzo IP dell'host

2.6 Avviare PuTTY (PC1), copiare l'indirizzo IPv4 ricavato dove richiesto, inserire "2222" come numero di porta (uguale alla porta dell'host impostata in VirtualBox), lasciare inalterate le altre impostazioni e cliccare su Open:

PuTTy: IP address e Port


2.7 Rispondere Si alla successiva domanda, loggarsi con le credenziali di Ubuntu ed il gioco è fatto 

Aboliti gli adempimenti dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE […] sulla prestazione energetica […], nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Il Decreto Legge, che entra in vigore il 6 giugno 2013, apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 192/2005 (Decreto sul rendimento energetico degli edifici).

In particolare, l'Art. 7 riporta le "Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192":
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
 «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche,  devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».  

Sistemi Schermanti nel Comune di Bari


Persiane a lamelle orientabili

Il DPR n.59 del 2009 ha introdotto importanti disposizioni normative, che disciplinano la delicata questione del risparmio energetico dovuto alla climatizzazione estiva degli edifici. Il DPR 59-09, infatti, disciplina le prestazioni energetiche degli edifici nei confronti della climatizzazione estiva. Al fine di ridurre i consumi, e quindi la spesa, per il condizionamento estivo, viene stabilito l’obbligo di impiegare sistemi schermanti esterni delle superfici trasparenti e/o vetrate a controllo solare in grado di dimezzare il carico termico della radiazione solare.

Il comma 19 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25."

Il comma 20 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5."

Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):
Art. 157 Protezione estiva da irraggiamento solare
1. Il progettista dovrà ottimizzare le schermature esterne in relazione alla necessità di assicurare l’ingresso della luce solare negli ambienti e di ridurre gli apporti solari nella stagione estiva.
2. Le superfici vetrate esterne, presenti nei quadranti con orientamento Est, Sud e Ovest, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti:
a. aggetti verticali od orizzontali dell’involucro edilizio;
b. persiane a lamelle orientabili;
c. tende esterne ad aggetto;
d. frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.
3. Possono essere utilizzati anche altri sistemi, purché ne venga dimostrata l’efficacia, e garantiscano la riduzione del 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale. Non sono ammesse ai fini della schermatura della radiazione solare sistemi a “tapparella”, tende interne o persiane a lamelle non orientabili.
4. Il progettista dimostrerà l’efficacia dei sistemi schermanti mediante i metodi che riterrà opportuni. Sarà valutata l’efficacia delle schermature solari mediante metodi che dimostrino la riduzione di almeno il 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
5. Per le superfici esposte in tutte le altre direzioni sono da preferirsi dispositivi di protezione solare mobili o rimovibili (frangisole, persiane, etc.), adattabili all’angolo di incidenza dei raggi solari e montati all’esterno, in modo da integrarsi all’involucro edilizio. Le schermature mobili essendo esposte alle intemperie devono essere di ottima qualità e richiedere poca manutenzione.
6. Le schermature solari dovranno essere presenti su tutte le superfici trasparenti degli spazi principali (ad esclusione degli ambienti di servizio come ad esempio bagni, ripostigli, cantine, garage, locali tecnici, ecc.).
7. In alternativa o aggiunta, dove possibile, la schermatura delle parti vetrate ed opache delle facciate può essere realizzata con dell’alberatura a foglia caduca.
8. Per ottenere l’ombreggiamento degli edifici si possono utilizzare anche alberature posizionate in modo da garantire una efficacia di schermatura analoga ai sistemi di schermatura esterna.
9. Le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte ad est, ovest e sud, potranno essere ombreggiate per mezzo di cespugli.
10. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo ed abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali).
11. Deve essere predisposto un adeguato piano d’irrigazione e manutenzione di tutte le aree a verde previste.
12. In alternativa a quanto sopra, anche in caso di specifiche scelte progettuali architettoniche, potranno altresì essere consentite soluzioni tecnologiche che comunque assicurino la minimizzazione degli apporti solari estivi indesiderati.
13. Qualora motivi tecnici o architettonici non rendano possibile l’applicazione del presente punto dovranno essere presentate richiesta di deroga motivate.

Distanze legali per canna fumaria nel Comune di Bari

Secondo l'Art.890 del Codice Civile (Delle distanze nelle costruzioni) - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. 

Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):

Art. 142 Camini e canne fumarie
1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione è regolamentato dalle prescrizioni di cui all'Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali si dovranno prevedere gli spazi necessari e gli alloggiamenti per l’installazione di canne fumarie per l’evacuazione dei prodotti da combustione che garantiscano la piena funzionalità, privilegiando soluzioni con il minor impatto visivo.

3. Impianti alimentati a combustibile liquido o solido:
a. le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto  costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché delle Norme tecniche UNI e UNI-CIG.
4. Impianti alimentati a combustibile gassoso:
a. le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme tecniche vigenti ed applicabili. In particolare per quanto attiene l’altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura,  si applicano le disposizioni della normativa tecnica vigente in materia.

5. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:
a. il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
b. in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all’asse;
c. in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all’asse.

6. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni d ella normativa tecnica vigente in materia.

7. Altri condotti di evacuazione:
a. i condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi di cucina o forni o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio.
b. Sarà ammesso che  detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

8. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento di progetto, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’intervento.

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (dal 31/05/2012)

Impianto Fotovoltaico
Secondo l’Articolo 11 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 Marzo 2011, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'Allegato 3:

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.


2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Microsoft Office Excel: "Errore durante l'invio del comando al programma"

Problema: cliccando due volte sull'icona di un documento Excel, il documento non si apre e compare sullo schermo il messaggio "Errore durante l'invio del comando al programma".

Causa: Questo problema può verificarsi se in Excel è selezionata l'impostazione "Ignora altre applicazioni".

Soluzione:
Correzione manuale
Per risolvere il problema manualmente, attenersi alla seguente procedura:

Microsoft Excel 2010
  1. Fare clic sulla scheda File, quindi su Opzioni.
  2. Fare clic su Avanzate, quindi deselezionare la casella di controllo Ignora altre applicazioni nell'area Generale.
  3. Scegliere OK.

Microsoft Office Excel 2007
  1. Fare clic sul pulsante Microsoft Office, quindi su Opzioni di Excel.
  2. Fare clic su Avanzate, quindi deselezionare la casella di controllo Ignora altre applicazioni nell'area Generale.
  3. Scegliere OK.

Microsoft Office Excel 2003 o versioni precedenti
  1. Scegliere Opzioni dal menu Strumenti.
  2. Fare clic sulla scheda Generale.
  3. Deselezionare la casella di controllo Ignora altre applicazioni, quindi scegliere OK.

Dopo avere effettuato questa operazione, sarà possibile aprire le cartelle di lavoro facendo doppio clic su di esse in Esplora risorse.

Telemedicina: diagnosi, terapie, e controlli a distanza

"Visite mediche a casa dialogando col medico via computer, esami e referti trasmessi per email, videoconsulti fra specialisti, monitoraggio in continuo dei pazienti, riabilitazione a domicilio grazie alla "connessione" con il terapista: la telemedicina sarebbe tutto questo e molto altro ancora. Il condizionale non è scelto a caso, perché di telemedicina si parla tanto, ma nei fatti se ne fa molta meno..."
Link all'articolo: www.corriere.it

"In Italia le prime esperienze di telemedicina risalgono alla fine degli anni 70, quando si cominciarono a inviare a distanza gli elettrocardiogrammi. La cardiologia sembra fatta apposta per essere "teletrasmessa", visto che i dati dell’attività cardiaca sono in gran parte elettrici. Così, non a caso la cardiologia è il settore in cui la telemedicina ha fatto passi da gigante: oggi l’ipotesi di farsi monitorare costantemente il cuore, magari anche se si è sani, non è più futuribile..."
Link all'articolo: www.corriere.it

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS

The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use.

La radiofrequenze dei telefoni cellulari e di altri apparati di comunicazioni wireless «potrebbero causare il cancro negli essere umani». Lo ha deciso un gruppo di 34 esperti dell'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che al termine di una review degli studi sul tema ha definito i campi elettromagnetici come «possibilmente carcinogeni».

Non è vero che l’energia nucleare è sicura e non costa

Nel 1987 il popolo italiano aveva già chiesto con un referendum di abbandonare il nucleare, evitando così una seconda Cernobyl, un’altra Fukushima. Eppure ancora dopo 23 anni paghiamo sulle nostre bollette 1 miliardo l’anno per mettere in sicurezza le scorie radioattive e gli impianti nucleari spenti.

Già oggi il mondo non dipende affatto dal nucleare, che rappresenta solo il 5,8% dell'energia primaria prodotta e il 13,5% dei consumi elettrici, meno di quanto non copra l'energia idroelettrica. Autorevoli studi hanno dimostrato inoltre che non è per niente vantaggioso.
Negli ultimi anni sono cresciute più le rinnovabili di qualunque altra forma di energia e nei prossimi anni saranno più i reattori che arriveranno a fine ciclo di quanti ne saranno avviati. Tutti i principali studi internazionali dicono che il futuro è nelle energie rinnovabili, come anche l'Unione Europea sostiene.

La buona notizia è che la lista dei paesi che hanno detto no all'atomo si allunga. Recentemente si era aggiunta la Svizzera, mentre è di oggi la decisione clamorosa della Germania "seria, irreversibile e chiara": entro il 2011 spegnerà tutti i reattori, gli otto reattori oggi scollegati dalla rete non saranno riattivati, altri sei reattori saranno spenti entro il 2021 e i restanti tre cesseranno la produzione entro il 2022.

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