Ing. Lorenzo Maiorano

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione A (Civile Ambientale, Industriale e dell’Informazione)
- Elenco dei Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) del Ministero dell’Interno
- Albo dei CTU del Tribunale di Bari, Categoria INGEGNERI (Specializzazione Elettronica)

Aboliti gli adempimenti dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE […] sulla prestazione energetica […], nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Il Decreto Legge, che entra in vigore il 6 giugno 2013, apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 192/2005 (Decreto sul rendimento energetico degli edifici).

In particolare, l'Art. 7 riporta le "Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192":
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
 «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche,  devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».  

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