Ing. Lorenzo Maiorano

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione A (Civile Ambientale, Industriale e dell’Informazione)
- Elenco dei Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) del Ministero dell’Interno
- Albo dei CTU del Tribunale di Bari, Categoria INGEGNERI (Specializzazione Elettronica)

Sistemi Schermanti nel Comune di Bari


Persiane a lamelle orientabili

Il DPR n.59 del 2009 ha introdotto importanti disposizioni normative, che disciplinano la delicata questione del risparmio energetico dovuto alla climatizzazione estiva degli edifici. Il DPR 59-09, infatti, disciplina le prestazioni energetiche degli edifici nei confronti della climatizzazione estiva. Al fine di ridurre i consumi, e quindi la spesa, per il condizionamento estivo, viene stabilito l’obbligo di impiegare sistemi schermanti esterni delle superfici trasparenti e/o vetrate a controllo solare in grado di dimezzare il carico termico della radiazione solare.

Il comma 19 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25."

Icomma 20 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5."

Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):
Art. 157 Protezione estiva da irraggiamento solare
1. Il progettista dovrà ottimizzare le schermature esterne in relazione alla necessità di assicurare l’ingresso della luce solare negli ambienti e di ridurre gli apporti solari nella stagione estiva.
2. Le superfici vetrate esterne, presenti nei quadranti con orientamento Est, Sud e Ovest, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti:
a. aggetti verticali od orizzontali dell’involucro edilizio;
b. persiane a lamelle orientabili;
c. tende esterne ad aggetto;
d. frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.
3. Possono essere utilizzati anche altri sistemi, purché ne venga dimostrata l’efficacia, e garantiscano la riduzione del 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale. Non sono ammesse ai fini della schermatura della radiazione solare sistemi a “tapparella”, tende interne o persiane a lamelle non orientabili.
4. Il progettista dimostrerà l’efficacia dei sistemi schermanti mediante i metodi che riterrà opportuni. Sarà valutata l’efficacia delle schermature solari mediante metodi che dimostrino la riduzione di almeno il 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
5. Per le superfici esposte in tutte le altre direzioni sono da preferirsi dispositivi di protezione solare mobili o rimovibili (frangisole, persiane, etc.), adattabili all’angolo di incidenza dei raggi solari e montati all’esterno, in modo da integrarsi all’involucro edilizio. Le schermature mobili essendo esposte alle intemperie devono essere di ottima qualità e richiedere poca manutenzione.
6. Le schermature solari dovranno essere presenti su tutte le superfici trasparenti degli spazi principali (ad esclusione degli ambienti di servizio come ad esempio bagni, ripostigli, cantine, garage, locali tecnici, ecc.).
7. In alternativa o aggiunta, dove possibile, la schermatura delle parti vetrate ed opache delle facciate può essere realizzata con dell’alberatura a foglia caduca.
8. Per ottenere l’ombreggiamento degli edifici si possono utilizzare anche alberature posizionate in modo da garantire una efficacia di schermatura analoga ai sistemi di schermatura esterna.
9. Le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte ad est, ovest e sud, potranno essere ombreggiate per mezzo di cespugli.
10. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo ed abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali).
11. Deve essere predisposto un adeguato piano d’irrigazione e manutenzione di tutte le aree a verde previste.
12. In alternativa a quanto sopra, anche in caso di specifiche scelte progettuali architettoniche, potranno altresì essere consentite soluzioni tecnologiche che comunque assicurino la minimizzazione degli apporti solari estivi indesiderati.
13. Qualora motivi tecnici o architettonici non rendano possibile l’applicazione del presente punto dovranno essere presentate richiesta di deroga motivate.

Distanze legali per canna fumaria nel Comune di Bari

Secondo l'Art.890 del Codice Civile (Delle distanze nelle costruzioni) Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. 

Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):

Art. 142 Camini e canne fumarie
1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione è regolamentato dalle prescrizioni di cui all'Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali si dovranno prevedere gli spazi necessari e gli alloggiamenti per l’installazione di canne fumarie per l’evacuazione dei prodotti da combustione che garantiscano la piena funzionalità, privilegiando soluzioni con il minor impatto visivo.

3. Impianti alimentati a combustibile liquido o solido:
a. le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto  costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché delle Norme tecniche UNI e UNI-CIG.
4. Impianti alimentati a combustibile gassoso:
a. le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile gassoso devono essere realizzate in conformità alle Norme tecniche vigenti ed applicabili. In particolare per quanto attiene l’altezza del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura,  si applicano le disposizioni della normativa tecnica vigente in materia.

5. La distanza del camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:
a. il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
b. in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all’asse;
c. in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all’asse.

6. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni d ella normativa tecnica vigente in materia.

7. Altri condotti di evacuazione:
a. i condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi di cucina o forni o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio.
b. Sarà ammesso che  detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

8. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento di progetto, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’intervento.

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (dal 31/05/2012)

Impianto Fotovoltaico
Secondo l’Articolo 11 del Decreto Legislativo n. 28 del 3 Marzo 2011, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'Allegato 3:

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.


2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

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