Ing. Lorenzo Maiorano

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione A (Civile Ambientale, Industriale e dell’Informazione)
- Elenco dei Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) del Ministero dell’Interno
- Albo dei CTU del Tribunale di Bari, Categoria INGEGNERI (Specializzazione Elettronica)

Sistemi Schermanti nel Comune di Bari


Persiane a lamelle orientabili

Il DPR n.59 del 2009 ha introdotto importanti disposizioni normative, che disciplinano la delicata questione del risparmio energetico dovuto alla climatizzazione estiva degli edifici. Il DPR 59-09, infatti, disciplina le prestazioni energetiche degli edifici nei confronti della climatizzazione estiva. Al fine di ridurre i consumi, e quindi la spesa, per il condizionamento estivo, viene stabilito l’obbligo di impiegare sistemi schermanti esterni delle superfici trasparenti e/o vetrate a controllo solare in grado di dimezzare il carico termico della radiazione solare.

Il comma 19 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25."

Icomma 20 dell'art.4 del DPR 59-09 recita: "Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5."

Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):
Art. 157 Protezione estiva da irraggiamento solare
1. Il progettista dovrà ottimizzare le schermature esterne in relazione alla necessità di assicurare l’ingresso della luce solare negli ambienti e di ridurre gli apporti solari nella stagione estiva.
2. Le superfici vetrate esterne, presenti nei quadranti con orientamento Est, Sud e Ovest, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti:
a. aggetti verticali od orizzontali dell’involucro edilizio;
b. persiane a lamelle orientabili;
c. tende esterne ad aggetto;
d. frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.
3. Possono essere utilizzati anche altri sistemi, purché ne venga dimostrata l’efficacia, e garantiscano la riduzione del 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale. Non sono ammesse ai fini della schermatura della radiazione solare sistemi a “tapparella”, tende interne o persiane a lamelle non orientabili.
4. Il progettista dimostrerà l’efficacia dei sistemi schermanti mediante i metodi che riterrà opportuni. Sarà valutata l’efficacia delle schermature solari mediante metodi che dimostrino la riduzione di almeno il 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
5. Per le superfici esposte in tutte le altre direzioni sono da preferirsi dispositivi di protezione solare mobili o rimovibili (frangisole, persiane, etc.), adattabili all’angolo di incidenza dei raggi solari e montati all’esterno, in modo da integrarsi all’involucro edilizio. Le schermature mobili essendo esposte alle intemperie devono essere di ottima qualità e richiedere poca manutenzione.
6. Le schermature solari dovranno essere presenti su tutte le superfici trasparenti degli spazi principali (ad esclusione degli ambienti di servizio come ad esempio bagni, ripostigli, cantine, garage, locali tecnici, ecc.).
7. In alternativa o aggiunta, dove possibile, la schermatura delle parti vetrate ed opache delle facciate può essere realizzata con dell’alberatura a foglia caduca.
8. Per ottenere l’ombreggiamento degli edifici si possono utilizzare anche alberature posizionate in modo da garantire una efficacia di schermatura analoga ai sistemi di schermatura esterna.
9. Le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte ad est, ovest e sud, potranno essere ombreggiate per mezzo di cespugli.
10. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo ed abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali).
11. Deve essere predisposto un adeguato piano d’irrigazione e manutenzione di tutte le aree a verde previste.
12. In alternativa a quanto sopra, anche in caso di specifiche scelte progettuali architettoniche, potranno altresì essere consentite soluzioni tecnologiche che comunque assicurino la minimizzazione degli apporti solari estivi indesiderati.
13. Qualora motivi tecnici o architettonici non rendano possibile l’applicazione del presente punto dovranno essere presentate richiesta di deroga motivate.

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