Secondo l'Art.890 del Codice Civile (Delle distanze nelle costruzioni) - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Secondo il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bari, Bozza definitiva (agg. marzo 2012):
Art. 142 Camini e canne
fumarie
1.
Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione è
regolamentato dalle prescrizioni di cui all'Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2.
A tal fine nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali si dovranno
prevedere gli spazi necessari e gli alloggiamenti per l’installazione di canne
fumarie per l’evacuazione dei prodotti da combustione che garantiscano la piena
funzionalità, privilegiando soluzioni con il minor impatto visivo.
3.
Impianti alimentati a combustibile liquido o solido:
a.
le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile
liquido o solido devono essere
realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed
ogni altro aspetto costruttivo) in
conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge nonché
delle Norme tecniche UNI e UNI-CIG.
4.
Impianti alimentati a combustibile gassoso:
a.
le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile
gassoso devono essere realizzate
in conformità alle Norme tecniche vigenti ed applicabili. In particolare per
quanto attiene l’altezza
del camino/canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni della normativa
tecnica vigente in materia.
5. La distanza del
camino dagli edifici contermini deve inoltre essere tale che il cono di
deflusso dei gas di combustione non interessi mai le pareti degli edifici
vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:
a. il vertice è ubicato
al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
b. in corrispondenza di
pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di
15° rispetto all’asse;
c. in corrispondenza di
pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono
si assume inclinato di 45° rispetto all’asse.
6.
Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi
orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni d ella
normativa tecnica vigente in materia.
7.
Altri condotti di evacuazione:
a.
i condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui
ai commi precedenti, quando
siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la
ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi
di cucina o forni o di caminetti, ecc.), dovranno anch'essi avere sbocco al di
sopra della copertura dell’edificio.
b.
Sarà ammesso che detti condotti
sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una
distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella
prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con
scarico orizzontale a parete.
8.
Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi
sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento di
progetto, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’intervento.